Siam fatti anche noi della sostanza di cui sono fatti i sogni e nello spazio di un sonno è racchiusa la nostra breve vita.(Shakespeare/Bacone)

E' l'ambiente in cui veniamo cresciuti a determinare le nostre inclinazioni e le nostre aspirazioni.

1 giugno 2026

CERTEZZA DELLA PENA

 Uno dei presupposti del diritto, di una qualsiasi Democrazia, è rappresentato dalla certezza della pena, erogata in seguito a regolare processo, concluso in modo definitivo (In Italia, con i tre gradi di giudizio). In ogni paese democratico ove si voglia conservare tale privilegio, se, in un legittimo processo, la confessione avviene quando è tutto stato chiarito e dimostrato univocamente e l'imputato non può negare alcun ché, allora, la eventuale confessione non deve, e non può, in alcun modo, portare ad alcuna diminuzione della pena prevista dalla legge. Se si vuole mantenere il principio della certezza del diritto.
   In Italia, con la scusa del recupero del condannato, richiamando un chiaro indirizzo Costituzionale (Art. 27), sono stati introdotti dei correttivi che portano alla riduzione della pena. 
Tra questi la nota Legge Gozzini, la n.663/1986, che ha ampliato le misure alternative alla detenzione. Sempre al fine di aiutare il reinserimento sociale del condannato. Condannato che, per norma, deve aver dimostrato una buona e civile condotta nell'ambito carcerario. Con detta legge sono state introdotti i seguenti percorsi che rimodulano, sostanzialmente, il concetto della pena comminata al reo: 
1)- Misure alternative alla detenzione. Accesso a regimi di semilibertà, detenzione domiciliare (Per: salute, età, madre con figli minori), affidamento in prova ai servizi sociali. 
2)- Permessi premio. Brevi periodi di libertà concessi ai detenuti che mantengono una buona condotta e partecipano al percorso rieducativo.
3)- Liberazione anticipata. Riduzione della pena per buona condotta, quantificabile in 45 giorni ogni semestre scontato con buon condotta.
4)- Sorveglianza particolare. Restrizioni per detenuti che compromettono la sicurezza o l'ordine dentro il carcere (Istituto penitenziario).
   Con tale legge il legislatore ha puntato sulla rieducazione del condannato e sul suo reinserimento civile nella società. Indipendentemente dal tipo di reato.
Il richiamato concetto ispiratore, di alto valore simbolico in termini di principio, ha portato a due diverse, opposte, scuole di pensiero. 
La prima, dalla parte del detenuto, è osannante del principio introdotto nell'ordinamento giudiziario (Gli sconti di pena sono di fondamentale aiuto per il recupero sociale del condannato). 
La seconda, dalla parte della società, è scettica sull'applicazione generalizzata del principio che non tiene conto, in alcun modo, della tipologia di reato di cui il detenuto è responsabile.  La norma, viene precisato, non tiene conto della specificità del concetto di buona condotta di un detenuto. E' poco probabile che un detenuto condannato per gravi reati mafiosi possa essere additato come soggetto responsabile di non buona condotta. Cosa mai riscontrata in un carcere italiano. L'applicazione asettica di tale norma, senzalcun dubbio, porta scompensi difficilmente comprensibili nella società.
Infine, ma non di minore importanza, l'interpretazione blanda porta in se un domanda: 
In Italia esiste il concetto sacrosanto della certezza della pena? 
E, di seguito: 
L'assenza della certezza della pena può portare sfiducia dei Cittadini verso le Istituzioni?
Inoltre, 
dalla morbida applicazione della norma è possibile che nascano delle perverse illegittime opportunità a vantaggio delle persone interessate all'applicazione della norma stessa?    
  Gli esempi più famosi finiti sugli altari della cronaca non hanno portato onore alla onorabilità di questo nostro Stato. 
Il concetto della certezza della pena in Italia va  braccetto col concetto, osannato in tutte le aule dei Tribunali che vorrebbe "tutti i cittadini uguali davanti alla legge".