Siam fatti anche noi della sostanza di cui sono fatti i sogni e nello spazio di un sonno è racchiusa la nostra breve vita.(Shakespeare/Bacone)

E' l'ambiente in cui veniamo cresciuti a determinare le nostre inclinazioni e le nostre aspirazioni.

4 aprile 2022

DURC. IPOTESI ULTERIORI?

Il DURC, ossia il Documento Unico di Regolarità Contributiva, introdotto, oramai da molti anni, nel settore dei lavori pubblici e successivamente esteso in altri settori lavorativi (Libere professioni; Commercio; ...) è un argomento di conversazione che ha interessato molti addetti ai lavori. Anche io ho scritto sull'argomento, spesso in modo critico (Per chi volesse approfondire faccio rimando al mio sito professionale: domusing.wixsite.com). Fra tutti ricordo la mia nota, titolata il "Paradosso del DURC" richiamata in dibattiti radio e social, oltre ché in tante aule di giustizia amministrativa. 
Il tema DURC è tornato in auge come conseguenza della gravissima crisi economica che ha interessato, e interessa, il mondo intero, a causa della pandemia del Covid-19, prima, e della guerra in Ukraina, poi. Tali crisi, legate ad altre argomentazioni non d'interesse in questa sede, hanno comportato un fortissimo incremento dei prezzi dei materiali e, quindi, ulteriori condizioni di frizione negli appalti pubblici e privati. Molti cantieri, per conseguenza di ciò, sono stati costretti a chiudere. Ma questo è un altro argomento, sul quale mi riservo di tornare con un altro post.
Il DURC esistente, di natura contributiva, come ben noto agli addetti ai lavori, rappresenta una certificazione sulla regolarità contributiva di una azienda, nei riguardi dei pagamenti dovuti per previdenza e assistenza (INPS, INAIL, CASSA EDILE). In sintesi, se il soggetto interessato è a posto col pagamento delle tasse suddette può tranquillamente partecipare e vincere una gara d'appalto, ma se, per ipotesi, ha tutte le carte in regola per partecipare a una gara, ma risulta scoperto col pagamento delle suddette "tasse" allora è escluso dalla stessa partecipazione. Poco importa se il suddetto mancato pagamento contributivo è dovuto, eventualmente, al mancato pagamento (I ritardi nel settore in molti casi sono inaccettabili, abbondantemente oltre il limite del codice penale) dei lavori fatti alla Pubblica Amministrazione (PA).
Le recenti iniziative del Potere Esecutivo (E Legislativo) tendono ad introdurre il DURC di Congruità (DURC- bis). Un ulteriore percorso burocratico che avrà il merito di apportare ulteriori freni nel settore.
Con tale nuovo documento si andrà ad approfondire la conoscenza sul concetto di congruità della percentuale di incidenza della mano d'opera impiegata nel singolo cantiere.
Per le varie categorie di lavorazione sono state fissate, dal Ministero, delle percentuali di incidenza congrue per la mano d'opera utilizzata. Di seguito riporto detti valori per le attività più importanti.
-OG1 - Lavori generali. Civili e industriali :  14,28%
-OG1 senza impianti - Lavori generali. Civili e industriali :  5,36%
-OG1 ristrutturazioni ed. civili - Lav. gen. Civili:  22,00%
-OG1 ristrutturazioni ed. industriali - Lav. gen. Industriali:  6,69%
-OG2 - Restauro e manutenzione dei beni tutelati:  30,00%
-OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo:  10,82%
-OG5 - Dighe:  16,07%
-OG6 - Acquedotti e fognature:  14,63%
-OG8 - Opere fluviali:  13,31%
   Le osservazioni che sorgono spontanee sono le seguenti:
a)- Era necessario introdurre un nuovo DURC per sapere se l'impresa che ha eseguito i lavori d'interesse ha utilizzato adeguate maestranze?
La risposta è no! Per il dettaglio giustificativo della suddetta opinione faccio rimando ad altra nota.
b)- Le suddette congrue percentuali di incidenza della mano d'opera sono accettabili al di sopra di ogni ragionevole dubbio?
La risposta è no! Senza alcun dubbio, com'è ovvio dedurre, la percentuale di incidenza della mano d'opera, per una certa lavorazione, è influenzata da tanti fattori. Tra essi l'attrezzatura disponibile dell'impresa per l'esecuzione della suddetta lavorazione. La disponibilità di una moderna attrezzatura può ridurre, anche sensibilmente, la necessità di mano d'opera per alcune lavorazioni.
Le percentuali d'incidenza, quindi, non possono che essere indicative, ma non certamente esaustive e giustificative di un provvedimento del genere. Con tale metodo deduttivo si può arrivare al paradosso di affermare, con tanto di timbro di Stato, che una ditta onesta sia disonesta e, di contro, che una ditta disonesta sia onesta.
c)- Esiste la possibilità di operare nel settore dei lavori pubblici senza la spada di Damocle suddetta (Che potrebbe portare grave nocumento alle imprese)?
La risposta è sì! Semplicemente bisognerebbe e basterebbe, per esempio, che in fase di denuncia di apertura cantiere la Stazione Appaltante (SA) dichiarasse, ragionevolmente, agli enti previdenziali e assistenziali preposti, tale valore indicativo. Valore da ratificare all'impresa, che, sapendolo, si comporterebbe di conseguenza anche al fine di evitare inutili perdite di tempo.
Riferimenti normativi: DL n.76/2020, art.8, c. 10bis; DM Lav n.143 del 25/06/2021 e s.m.i..
In sintesi, il DURC di Congruità è cosa non solo inutile, ma anche dannosa, sia per le imprese, sia per lo stesso Stato.
Così è, a mio parere.