Nei contenziosi legali che riguardano argomenti di natura specifica (Ingegneristica, per esempio) il nostro ordinamento giudiziario prevede la figura del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) che assiste il Giudice. Oltre alla figura del consulente che assiste il Giudice sono previste le figure dei Consulenti di Parte (CTP) che assistono le parti costituite.
Studiata la documentazione in atti, fatti gli eventuali sopralluoghi, nei modi e nei termini previsti, il consulente d'ufficio trasmette alle parti la propria relazione sulla quale i consulenti di parte si esprimono, con proprie eventuali relazioni (Osservazioni).
Il consulente d'ufficio, con le modalità previste, provvederà a trasmettere al giudice la sua relazione con allegate le osservazioni fatte dalle parti e le sue controdeduzioni alle osservazioni.
Sulla scorta di tutti tali distinti elaborati il giudice si esprimerà sulla lite.
Il problema, spesso, sorge quando il CTU confonde e mescola i termini della sua funzione. E, ancor di più, quando il giudice non vede o non vuole vedere la confusione (Quindi le papere) fatte dal suo esperto.
Uno di questi casi che ho avuto modo di toccare con mano è quello che vede il consulente d'ufficio introdurre il concetto di "Bozza della consulenza"; ossia del documento che esso trasmette alle parti per le eventuali osservazioni.
Il nostro ordinamento non prevede alcuna bozza di relazione.
Il consulente deve mandare alle parti la sua relazione definitiva (Non bozza) sulla quale le parti devono, eventualmente, replicare e fare contestazioni.
Il CTU, come accennato, controdeduce sulle osservazioni, con apposito documento, separato dalla consulenza, e, quindi, trasmette tutto al Giudice.
La versione della consulenza del CTU, mandata alle parti per le loro eventuali osservazioni, quindi, è quella definitiva, non una bozza, ed è quella che il CTU provvederà a trasmettere al giudice. Infatti, il CTU non ha alcun potere di modificarla, dopo le osservazioni di parte, e, quindi, trasmetterla al giudice modificata. Tale azione è illegittima! Eppure tanti CTU fanno questo errore grossolano che, tra l'altro, limita e inibisce il legittimo diritto alla difesa delle parti.
Parti che, di fatto, potrebbero non avere avuto compiuta conoscenza della relazione definitiva, visto che il CTU ha continuato, errando gravemente, a fare distinzione tra bozza e versione definitiva della consulenza.
La cosa più grave, comunque, è quella di trovarsi davanti a questa ipotesi, di contestarla e di constatare l'inerzia del giudice incapace di notare l'illegittimità sostanziale.
La trasmissione, da parte del CTU al giudice, di una perizia diversa da quella trasmessa, dal CTU, alle parti, per le eventuali osservazioni, costituisce, senza alcun dubbio, grave Violazione dell'art. 195 cpc.
Come recita, anche, l'ordinanza del Tribunale di Milano, Sez.IX civ. del 19/05/2015.
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